Descrizione
Il Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Il Comune di Avio ha aggiornato con delibera di Giunta comunale n. 26 del 19.02.2026 la Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica. disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (c.d. “whistleblowing”).
Chi può segnalare (art. 3 - Soggetti segnalanti)
Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:
a. dipendenti dell’Ente anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
b. lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso l’Ente;
c. i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell’Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono l’Ente;
d. lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del
settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
e. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’Ente o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono l’Ente;
f. persone per le quali il rapporto giuridico con l’Ente:
− non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
− è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.
Possono essere trasmesse segnalazioni anche in forma anonima.
Cosa si può segnalare (Art. 4 - Ambito della violazione)
La violazione può riguardare:
- il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- il diritto dell’Unione Europea, in particolare:
• illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al D. Lgs 24/2023 e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
• atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori richiamati.
La segnalazione può avere ad oggetto anche:
• le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
• le attività illecite, non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di fondati sospetti basati su elementi concreti precisi e concordanti.
La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell’integrità della Pubblica Amministrazione; il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l’istituto in argomento per:
- scopi meramente personali;
- effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l’Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);
- le irregolarità nella gestione od organizzazione dell’attività.
Sono, inoltre, escluse dall’ambito di applicazione del D. Lgs n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alla norma.
Le segnalazioni anonime sono registrate mediante protocollazione riservata a cura del RPCT, unico legittimato a trattare le segnalazioni. La relativa documentazione deve essere conservata per massimo cinque anni dalla data di ricezione, ai fini dell’applicazione delle misure di protezione.
È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del RPCT, nonché da parte di ANAC.
In particolare, è necessario risultino chiare:
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Canale interno di segnalazione (Art. 5- Canale interno di segnalazione)
Il segnalante dispone attraverso il canale interno, attivato dall’Ente per la ricezione della segnalazione di violazioni, di due modalità di segnalazione:
- in forma scritta, attraverso l’utilizzo di una procedura informatica.
L’accesso alla procedura informatica avviene tramite il link:
https://comunediavio.whistleblowing.it/#/
- in forma orale, attraverso la linea telefonica, contattando direttamente l’RPCT ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
Per ulteriori informazioni vedasi procedura allegata